Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri
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Provvedimenti straordinari
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Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici
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2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro del tesoro emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono
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provvedimenti autorizzativi.
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1. Il Ministro del tesoro adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli
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2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia
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da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.
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2. In caso di urgenza il Ministro del tesoro sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva
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in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.
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2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti
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II e III e nell'art. 107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti
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in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
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Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
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1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è
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responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le
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2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi
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capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi
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soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia
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lettera b); d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1.
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2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi